Regolamento Interno
ART. 1 (Approvazione e modifiche del regolamento)
Il presente regolamento deve essere modificato e approvato
mediante votazione dell’Assemblea dei soci; solo in casi
di modifiche urgenti la votazione può essere effettuata
tramite e-mail o fax da parte dei soci non presenti nella sede
dove è convocata l’Assemblea. Devono essere presenti
in sede di Assemblea un minimo di 2 soci dei quali almeno uno
appartenente al Consiglio Direttivo. L’indirizzo e-mail
o il numero di fax validi dai quali è possibile inviare
il proprio voto devono essere quelli già precedentemente
definiti di volta in volta tramite comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo.
La votazione delle modifiche al regolamento è valida,
in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà
più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota
annuale. In seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora
dopo la prima convocazione la votazione è valida con
il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza degli stessi
ART. 2 (Modalità e regole per ingresso nuovi soci)
ART. 2.1 - Soci Ordinari
Un nuovo socio ordinario di INFIORITALIA, può essere
qualsiasi associazione o comitato che ne faccia richiesta scritta
e che rispetti i requisiti dettati sullo statuto dell’associazione.
Maggiori dettagli sulle modalità di adesione sono riportati
nel documento: "INFIORITALIA - Modulo di adesione nuovi
soci". L'ammissione dei nuovi soci, escluso i casi particolari
sotto riportati è a carico del C.D.
Casi particolari:
nell’eventualità che un’associazione o comitato
richieda l’ingresso in INFIORITALIA,
quando il suo comune è già rappresentato in INFIORITALIA
da altra associazione o comitato locale, occorre oltre che l’approvazione
del C.D. anche l'approvazione dell'Assemblea dei soci con la
maggioranza dei 3/4 dei soci. Se sono soci di INFIORITALIA più
associazioni appartenenti allo stesso comune il rappresentante
ufficiale dell’ Ass. Nazionale deve essere unico. Qualora
esista già un rappresentante riconosciuto di una località,
egli rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato
del C.D. in carica. Alla scadenza del mandato, il rappresentante
unico deve essere proposto dalle due o più associazioni
aderenti e solo in caso di mancato accordo, la scelta sarà
demandata all'Assemblea dei soci (valida con i voti di almeno
i 3/4 dei soci)
Si consiglia l’ingresso in INFIORITALIA di un’ associazione
o comitato di una località ancora non associata tramite
delibera della Giunta Comunale.
ART. 2.2 Soci Onorari
Sono valide le regole riportate sullo statuto
ART. 2.3 Soci Sostenitori
I soci sostenitori, siano essi enti pubblici, privati o cittadini
privati sono ammessi tramite delibera del C.D.
ART. 3 (Radiazione di un socio)
Un socio può essere espulso da INFIORITALIA oltre che
per le motivazioni dell’ art. x.x dello statuto, anche
per il mancato rispetto delle norme del presente regolamento.
Gravi situazioni di contrasto tra associazioni locali aderenti,
che rappresentano una perdita di immagine per l’Associazione
Nazionale stessa, possono essere risolte dall’Assemblea
dei soci anche con l’espulsione di tali associazioni locali
da INFIORITALIA.
ART. 4 (Regole per la sostituzione di un socio)
Un rappresentante delle Associazioni o Comitati locali, socio
dimissionario nella propria associazione locale, decade automaticamente
dall’Ass. Nazionale.
L’Associazione o Comitato locale ha l’obbligo di
comunicare, mediante comunicazione scritta entro 15 gg. alla
Associazione Nazionale, le dimissioni del proprio rappresentante
e contestualmente deve comunicare il nominativo del nuovo rappresentante.
Se questo non avviene l’ass. locale non risulta più
rappresentata in INFIORITALIA sino alla nomina di un proprio
rappresentante. Se tale nomina non avviene entro 60 gg. a decorrere
dalle dimissioni nella propria ass. locale, il C.D. può
riunirsi e deliberare l’espulsione dell’ass. locale
da INFIORITALIA.
ART. 5 (Regole per la sostituzione di un Consigliere)
Un Consigliere dell’Ass. Nazionale, dimissionario nella
propria associazione locale, decade automaticamente dall’Ass.
Nazionale e dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione o Comitato locale ha l’obbligo di
comunicare, mediante comunicazione scritta entro 15 gg. alla
Associazione Nazionale, le dimissioni del proprio consigliere
e contestualmente deve comunicare il nominativo del nuovo consigliere.
Se questo non avviene il C.D. provvederà a sostituire
il Consigliere espulso con il primo dei non eletti.
ART. 6 (Regole per la definizione di gruppi tematici o commissioni)
Il C.D. può inoltre avvalersi della collaborazione di
gruppi tematici o commissioni per lo svolgimento delle varie
attività sociali (vedi Statuto). Il gruppo tematico può
essere formato anche da collaboratori esterni all’Associazione
Nazionale, ma deve essere presieduto da un socio di INFIORITALIA.
Non sono previsti compensi per i collaboratori facenti parte
del gruppo tematico. Può essere invece previsto un semplice
rimborso spese (di viaggio ect.), con un impotro massimo preventivamente
deliberato dal C.D. , per i collaboratori (siano essi interni
che esterni all'associazione) che fanno parte del gruppo tematico.
La scelta dei componenti del gruppo tematico è a carico
del C.D.
Gli appartenenti al gruppo tematico o alla commissione sono
definiti “Commissari” e rimangono in carica fino
alla scadenza del mandato del C.D. che li ha prescelti.