Associazione delle infiorate artistiche
” Infioritalia”
STATUTO
ART.1
(COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)
E’ costituita l’associazione culturale e di volontariato
denominata “Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche -
INFIORITALIA”.
ART.2
(SEDE LEGALE)
INFIORITALIA ha la propria sede legale in Poggio Moiano (RI), via Roma,
6.
La sede legale può essere cambiata senza modificare il presente
statuto.
ART.3
(FINALITÀ E SCOPI)
INFIORITALIA non ha scopi di lucro e si basa sulla collaborazione dei
volontari.
Gli scopi sono
Promuovere la conoscenza, la cultura e le tradizioni delle Feste dell’Infiorate
in Italia e nel mondo e delle manifestazioni collaterali organizzate
dalle associazioni e comitati aderenti alla Associazione ed in particolare:
Promuovere lo sviluppo e le varie forme di partecipazione del volontariato,
dei comitati e associazioni che sono promotori di feste dell’Infiorata;
Collegare sotto il profilo culturale le comunità italiane che
hanno la tradizione dell’infiorata;
Promuovere la funzione turistico-culturale delle infiorate attraverso
l’ideazione
di iniziative comuni quali opuscoli, mostre, conferenze, convegni, video, film,
ecc.
Sollecitare scambi di esperienze artistiche, organizzative, nonché incontri
tra gli operatori, gli studiosi e i tecnici che si interessano all’arte
dell’infiorata.
Ottenere maggiore considerazione dalle istituzioni pubbliche e private mediante
il conseguimento di patrocini e sponsorizzazioni finanziarie alle attività di
conoscenza e valorizzazione delle infiorate.
Incentivare i paesi associati a migliorare sempre più le realizzazioni
artistiche e nello stesso tempo a mantenere intatte le tradizioni che fino
ad oggi hanno caratterizzato le loro manifestazioni.
Stimolare la creazione di itinerari artistico-culturali a tema e la predisposizione
di relativi “pacchetti turistici” da proporre sul mercato internazionale.
Realizzare ogni ulteriore iniziativa che incentivi l’afflusso turistico
nelle comunità aderenti.
ART.4
(PATRIMONIO ED ESERCIZIO)
Il patrimonio è costituito
dalle seguenti voci:
quote di adesione
contributi derivanti da enti pubblici o da privati, in donazioni, o lasciti;
residui dei proventi dell' organizzazione o partecipazione a manifestazioni;
beni mobili ed immobili.
L’esercizio
si chiude il 31 dicembre.
Possono richiedere
al Consiglio Direttivo l’adesione Associazioni
o Comitati organizzatori delle infiorate che hanno nel proprio statuto
o regolamento associativo le finalità e scopi analoghi a quelli
del presente statuto o enti istituzionali.
L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata
ai soci
i soci si distinguono in:
soci fondatori. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alle
attività preliminari per la costituzione e precisamente:
Associazione Pro loco di Genazzano (RM)
Associazione civile Circolo Giovane Ranzi – Pietra Ligure (SV)
Associazione Pro loco di Brugnato (SP)
Associazione Pro loco di Castelraimondo (MC);
Associazione culturale Porta d’Arce di Rieti
Associazione Culturale Mastri Infioratori Fabrianesi (AN);
Associazione Culturale “Le vie dei colori” di San Valentino
Torio (SA);
Associazione. Culturale “I colori dell’arcobaleno” di
Gambatesa (CB)
Associazione Culturale Pro loco di Cusano Mutri (BN);
Associazione Turistica Pro loco di Poggio Moiano (RI) ;
Associazione Terziere Casalino di Città della Pieve (PG);
Associazione Culturale A.C.T.A. di Alatri (FR);
Associazione Pro loco di Pisoniano (RM)
Associazione Infioratori di Ortezzano (AP)
Associazione Pro loco di Fucecchio (FI)
Associazione Pro loco di Vignanello (VT)
Associazione Pro loco di Collepardo (FR)
Associazione Storica-Culturale-Artistica “Infiorata di Cervaro” di
Cervaro (FR);
Associazione Infioratori Camaioresi di Camaiore (LU)
soci ordinari;
soci onorari. Tra i Soci Onorari, comunque nominati dalla Assemblea ordinaria,
su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere indicate anche
singole persone che abbiano contribuito o contribuiscano alla conoscenza
e diffusione della cultura e delle tradizioni delle infiorate in Italia
o all’estero.
Possono altresì essere nominati Soci Onorari le associazioni o
comitati che si siano distinti in benemerenze ai fini della conoscenza
e valorizzazione dell’infiorata.
soci sostenitori (pubblici e privati).
I Soci hanno eguali
diritti: concorrono a determinare l’attività della
Associazione:
frequentano la sede sociale, partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
eleggono gli organismi statutari e godono dei benefici dovuti alla appartenenza
alla Associazione come determinato dal C.D. e dalle Assemblee.
I Soci Onorari e i Soci Sostenitori non hanno diritto di voto.
I soci hanno il dovere di:
-rispettare lo statuto e il regolamento dell’associazione;
-versare nei termini la quota sociale;
La qualità di Socio si perde in funzione della mancata osservanza
alle norme del presente Statuto, per morosità, dovuta al mancato
pagamento entro un anno dal rinnovo, per indegnità o per dimissione
scritta.
ART.5
(ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE)
Sono organi della Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Segretario ed il Tesoriere;
delegazioni Regionali ed Interregionali (eventuali);
Presidente Onorario (eventuale)
ART.6
(ASSEMBLEA DEI SOCI)
L’Assemblea rappresenta la universalità delle associazioni
aderenti e le deliberazioni sono prese in conformità della legge
e del presente statuto e regolamento.
L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno dal
Presidente e comunque entro il 30 aprile di ogni anno.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutte le associazioni
e comitati aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ogni associazione o comitato aderente può rappresentare, con delega
scritta, un massimo di due associazioni o comitati iscritti;
In ogni caso le singole Associazioni o Comitati delegano per scritto
i propri rappresentanti.
Ogni Associazione o Comitato aderente ha diritto a N° 1 voto. . Ogni
Comune d'Italia può essere rappresentato da più associazioni.
Il rappresentante (Socio) con diritto al voto è unico per ogni
Comune d’Italia
Sono di competenza della assemblea Generale Ordinaria:
l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
gli indirizzi e le linee generali delle attività;
la nomina degli Organismi statutari dell’Associazione (C.D., Revisori);
la contrazione di mutui, gli acquisti e le alienazioni di immobili e
le relative permute;
La modifica dello statuto e dell’eventuale regolamento;
Lo scioglimento dell’Associazione;
Gli atti relativi ad essa attribuiti per legge e dallo Statuto.
ART.7
(CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI)
I Soci sono convocati
in Assemblea dal Presidente mediante comunicazione scritta, con qualsiasi
mezzo, recante il luogo della riunione, il giorno
ed ora, nonché gli argomenti da trattare almeno 20 gg. prima dell’adunanza.
Il Presidente provvede altresì a convocare l’Assemblea,
in un termine non superiore a 30 gg., quando ne faccia istanza scritta
almeno il 25% delle Associazioni aderenti o la maggioranza assoluta dei
componenti il C.D.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione
con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci
in regola con il pagamento della quota annuale.
L’Assemblea delibera con votazione palese e a maggioranza dei votanti.
In seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo la prima
convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con il
numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza degli stessi.
Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto.
Nelle deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei
votanti, quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono calcolate
nel numero totale dei voti anche le schede bianche e quelle nulle.
Possono essere invitati a partecipare alle assemblee, qualora lo si ritenga
opportuno, anche persone od enti estranei all’Associazione.
L’Assemblea per il proprio funzionamento nomina un Presidente ed
un Segretario, ed in caso di votazioni a scrutinio segreto di almeno
due scrutatori con il compito di verifica dei poteri dell’Assemblea
e di tutti i controlli necessari al buon andamento dell’Assemblea.
Le Assemblee sono pubbliche se non diversamente determinato dall’Assemblea
stessa.
Di ogni riunione di Assemblea viene redatto regolare verbale.
L’Assemblea nomina il Consiglio Direttivo e il Presidente.
È necessaria la maggioranza qualificata (del 50% +1 degli iscritti) per
la modifica dello statuto e del regolamento.
Il regolamento può essere modificato anche mediante la votazione
da remoto da parte dei soci (tramite FAX ed e-mail), in quanto non vengono
richiesti
i requisiti della votazione segreta. La modifica dello statuto richiede invece
sempre la presenza fisica dei soci.
ART.8
(REGOLE PER LA VOTAZIONE DA REMOTO)
Il Consiglio Direttivo
può decidere di volta in volta a secondo
dei temi trattati di poter far partecipare i soci dell’Assemblea
alle votazioni che non richiedono il requisito del voto segreto tramite
FAX e Posta elettronica, quando sono impossibilitati a recarsi presso
la sede dell’Assemblea. Il numero di FAX chiamato sarà comunicato
nella convocazione di Assemblea, mentre il numero di FAX chiamante deve
essere sempre lo stesso per ogni associazione. L’indirizzo e-mail
ricevente il voto deve essere quello definito sul sito internet ufficiale
di INFIORITALIA; l’indirizzo e-mail dal quale inviare il voto è quello
definito per ogni socio di INFIORITALIA sul sito ufficiale della stessa.
ART.9
(FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio Direttivo si compone di numero 7 componenti, dura in carica
tre anni, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno
o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.
I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per iscritto
con qualsiasi mezzo, almeno 15 gg. prima dello svolgimento della riunione
indicando luogo, giorno ed ora e argomenti in discussione.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della
maggioranza dei consiglieri. Le riunioni non sono pubbliche salvo altra
disposizione prevista dal Consiglio stesso.
Il Consigliere che senza motivata giustificazione sia assente a più di
tre riunioni consecutive decade dalla carica e viene sostituito, per
il periodo residuo dal primo dei non eletti.
Alla sostituzione degli eventuali Consiglieri decaduti o dimissionari
o cessati per altra causa si procede con la surroga del primo dei non
eletti che resta in carica per il periodo residuo.
Scaduto il mandato del Consiglio Direttivo lo stesso resta in carica
esclusivamente per l’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento
del nuovo organismo.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta
dal Consiglio Direttivo.
ART.10
IL PRESIDENTE (COMPETENZE E COMPITI)
Il Presidente rappresenta
l’associazione di fronte ai terzi e
in giudizio.
Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo: cura
l’esecuzione delle delibere, sorveglia l‘osservanza dello
statuto e del regolamento e cura la predisposizione dei bilanci.
Il presidente è eletto dall’assemblea a scrutinio segreto.
La votazione del presidente è valida, in prima convocazione, con
la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci in
regola con il pagamento della quota annuale. In seconda convocazione,
da indirsi almeno un’ora dopo la prima convocazione la votazione è valida
con il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza degli stessi.
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio
Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
ART.11
IL VICE PRESIDENTE (COMPETENZE E COMPITI)
Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esso è nominato
dal Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo le elezioni.
Il Vice Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del
Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
ART.12
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, e due
supplenti che sostituiscono i membri effettivi cessati o assenti.
Per la durata in carica, eleggibilità, valgono le norme dettate
dal Consiglio Direttivo.
I revisori dei conti partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio
Direttivo e, facoltativamente, alle adunanze dell’Assemblea, hanno
facoltà di parola ma non hanno diritto di voto, verificando la
regolare tenuta della contabilità e vigilano sulla condizione
amministrativa dell’Associazione informandone l’Assemblea,
verificano la tenuta dei libri e forniscono pareri sui bilanci.
ART.13
IL SEGRETARIO E IL TESORIERE (COMPETENZE E COMPITI)
Il Segretario assiste
il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura
la conservazione della documentazione riguardante
la vita dell'associazione. Il segretario è responsabile, insieme
al presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta
la gestione economica e finanziaria dell'associazione.
Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'associazione e le relative
registrazioni.
È possibile affidare l'incarico di Tesoriere anche al Presidente, al Vice-Presidente
o al Segretario dell'associazione.
Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica per lo stesso periodo
di vigenza del Consiglio Direttivo. Possono essere riconfermati. Le cariche
sono gratuite.
ART.14
LE DELEGAZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI
(COMPETENZE E COMPITI)
Le delegazioni regionali
ed interregionali, se definite, affiancano il Consiglio Direttivo nell’organizzazione delle attività e
manifestazioni delle quali INFIORITALIA sarà promotrice. Supportano
il Consiglio Direttivo nell’attività di controllo del rispetto
delle regole, definite sullo statuto e sul regolamento, da parte dei
soci
ART.15
IL PRESIDENTE ONORARIO
(COMPETENZE E COMPITI)
Il Presidente Onorario
può essere nominato dall'Assemblea dei
soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione.
Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo
incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti e
Associazioni.
ART.16
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento
per qualsiasi causa previsto per legge o per volontà dell’Assemblea da deliberarsi con i voti di almeno
3/4 degli associati, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad
altre organizzazioni non lucrative o di pubblica utilità.
ART.17
NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente
contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice Civile
ed il regolamento
interno.
in originale firmato:
PARIDE BRICCA – MANUELA ATREI –IACOBUCCI
VALENTINO – FRANCO ROSSI